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MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI:


L’obiettivo della manutenzione è controllare le criticità rendendole non emergenze in urgenza, ma eventi attesi con un intervento eseguito per tempo. In caso di intoppi e criticità: chi deve prevederli?

Un edificio non deve essere abbandonato a se stesso. Dopo la sua edificazione, che sia nuova costruzione o intervento di ristrutturazione e di manutenzione, qualcuno deve occuparsi di mantenerlo in funzione.

L’assenza di manutenzione o l’affidarsi esclusivamente ad interventi sporadici non programmati, casuali e spinti dall’urgenza, velocizzano l’invecchiamento. L’invecchiamento porta al degrado e spesso alla perdita di funzionalità degli elementi costituenti nonché degli impianti.

La mancata manutenzione e la perdita di valore dell’edificio

L’edificio è spesso un investimento per la vita, procrastinare l’invecchiamento significa tutelare il bene e il conseguente investimento, limitando la perdita di valore che il trascorrere degli anni inevitabilmente porta con sé. L’edificio è costituito dalle strutture e dagli impianti, entrambe le componenti richiedono le giuste attenzioni, ma soprattutto l’impiantistica è affamata di manutenzione.

L’obiettivo quindi della manutenzione è controllare le criticità rendendole non emergenze in urgenza, ma eventi attesi con un intervento eseguito per tempo.

Intoppi e criticità: chi deve prevederli?

Distinguo in edifici isolati o riconducibili ad un unico proprietario ed edifici plurimicondomini, a prescindere dalla destinazione d’uso.

Edifici monofamiliari o riconducibili ad un unico proprietario: il soggetto preposto alla manutenzione ordinaria, cioè a mettere in atto tutte le accortezze che permettono una longeva vita all’edificio, è il proprietario e per le minime riparazioni, se presente, il locatario.

Il proprietario tiene nota delle verifiche, degli interventi che garantiscono la funzione di ciascun componente, programma tutte le azioni che tengano in funzione le componenti. Art. 1576 del codice civile “Mantenimento della cosa in buono stato locativo. Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore”.

Edifici plurimi, condomini a prescindere dalla destinazione d’uso: che siano minimi o con centinaia di unità immobiliari, il responsabile della manutenzione ordinaria è l’amministratore pro tempore.

Il codice civile all’art. 1130 elenca gli obblighi in capo al professionista e, al numero 4, indica: “compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio” pur nel limite delle scelte imposte dai proprietari e dai budget messi a disposizione degli stessi. I responsabili sono ben definiti. Gli attori a cui competono le azioni volte alla salvaguardia degli edifici sono indicati dal codice civile e, in caso di edifici condominiali, l’attività conservativa è un obbligo.

Edifici industriali commerciali a prescindere dalla destinazione d’uso: il soggetto preposto alla manutenzione ordinaria, cioè a mettere in atto tutte le accortezze che permettono una longeva vita all’edificio, è il proprietario e per le minime riparazioni, se presente, il locatario.

Innanzitutto, l’art.1575, comma 2, c.c. fa carico al locatore di mantenere il bene locato in stato di servire all’uso convenuto. In applicazione a tale principio, il primo comma del successivo art.1576 specifica però che compete al locatore eseguire tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quella di “piccola” manutenzione, poste invece a carico del conduttore. In base a tale previsione, allora, tutte le riparazioni di ordinaria nonché di straordinaria manutenzione competono al locatore, salvo quelle “piccole”. Specifica infine l’art.1609 c.c. che queste ultime sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall’uso, ma non da vetustà o caso fortuito.

Manutenzione dell’edificio: cosa fare con regolarità

Gli interventi da eseguire con una certa regolarità sono diversi e la frequenza di esecuzione dipende sia dalla natura del componente su cui si interviene che dal suo stato di conservazione.

Ecco i principali:

  • Manutenzione delle coperture, a salvaguardia e conservare della struttura e dell’estetica dell’edificio prevede la rimozione e sostituzione di eventuali componenti deteriorati, la pulizia del manto di copertura, la verifica delle gronde e dei pluviali la verifica delle strutture di sostegno della copertura.

  • Pulizia della facciata, che ha lo scopo di conservare l’estetica dell’edificio e di rimuovere eventuali sostanze corrosive o pericolose per gli strati di intonaco o di finitura sottostanti. La pulizia può essere eseguita con diverse tecniche, ad esempio tramite lavaggi con acqua, sabbiatura a secco, sabbiatura a umido o ancora tramite sostanze chimiche. Questa operazione rallenta il possibile degrado della facciata.

  • Manutenzione dell’intonaco, che è costantemente esposto agli agenti atmosferici e ha proprio lo scopo di proteggere gli edifici. La tipologia di intervento di manutenzione dipende dallo stato di conservazione dell’intonaco. Un esempio di intervento su una facciata in buono stato prevede, dopo adeguata pulitura della superficie, la posa di un nuovo strato di finitura con spessore limitato, eventualmente riempiendo le fessurazioni presenti. Aspettando troppo, si rischia di dover intervenire in modo integrale sull’intero intonaco. In questi casi, molto spesso si procede con il rinnovamento e la sostituzione dello stesso.

  • Manutenzione degli infissi, necessaria a garantirne le performance, le funzionalità e la conservazione. A seconda del materiale, chiaramente, cambiano le operazioni da svolgere, ma di base è necessario eseguire una regolare pulizia completa del telaio e delle guarnizioni con appositi detergenti, oltre a verificare il corretto funzionamento di tuta la ferramenta.

  • Manutenzione di pavimenti e altri finiture, che richiedono una pulizia regolare ed eseguita con prodotti adeguati. In alcuni casi, come per il Parquet la manutenzione ordinaria può anche prevedere operazioni di lucidatura, per il ripristino dello strato superficiale. Nel caso in cui la finitura sia compromessa, ad esempio rotta o non più funzionale, si procede con apposite riparazioni o sostituzioni.

  • Manutenzione degli estintori e delle porte taglia fuoco, come previsto dalle normative in merito e dalle disposizioni dei V.V.F.

  • Manutenzione delle linee salva vita, Le linee vita sono dispositivi di sicurezza, per la precisione sono dispositivi di ancoraggio anticaduta per gli interventi in quota. Questi ultimi sono regolamentati dalle leggi europee UNI EN 795:2012 e UNI 11578:2015 cioè da norme che specificano le prestazioni, i requisiti e i metodi di prova dei dispositivi di ancoraggio. Sul territorio nazionale i lavori in quota sono regolamentati dall’Art. 115 del D.Lgs. 81/2008 e in regione Lombardia dal Decreto n. 119 del 14/01/2009. *Esiste l’obbligo di ispezione periodica e manutenzione sulle linee vita per varie ragioni, in particolare due di queste sono di fondamentale importanza:  *Per verificare la corretta funzionalità dell’impianto: tale controllo è volto a controllare che la struttura non abbia subito danni, manomissioni o cadute occultate. *Per non rispondere sia civilmente che penalmente in caso di caduta: le responsabilità civili e penali non sono da sottovalutare quando si parla di sicurezza. Per questo motivo una corretta manutenzione solleva il proprietario o il responsabile di sicurezza da ogni responsabilità.

  • Manutenzione dei portoni, delle basculanti, delle serrande e dei cancelli, motorizzati e manuali, Controllo e manutenzione portoni industriali. Controllo e manutenzione serrande.  Controllo e manutenzione porte da garage (basculanti o sezionali). Secondo le Norme Europee e il DL 17/2010. La Norma Prodotto EN 13241-1 in vigore dal 01/05/05.

  • Manutenzione degli ascensori, come da normativa e indicazioni del costruttore.

  • Manutenzione degli impianti, il cui funzionamento è fondamentale per il benessere, il comfort e la sicurezza degli occupanti.

  • Effettuare una regolare manutenzione dell’impianto elettrico, ad esempio, riduce il rischio di eventi come incendi o di folgorazioni. È sempre importante verificare che ogni componente dell’impianto funzioni a dovere.

  • Fondamentale anche la manutenzione delle centrali termiche, seguendo un corretto programma di impianti come le caldaie.

  • Da non trascurare, gli impianti di condizionamento e di ventilazione meccanica, provvedendo alla corretta pulizia alla sanificazione ed eventuale sostituzione dei filtri e alla pulizia e sanificazione dei canali , che altrimenti potrebbero compromettere la salubrità dell’aria.

 Tra le altre opere di manutenzione ordinaria, poi si possono annoverare attività quali la tinteggiatura dei locali, la verniciatura di elementi esterni come i portoni o le ringhiere, la sostituzione di grondaie e pluviali o la sostituzione delle persiane esistenti, purché non si apportino modifiche. Attenzione alla verifica periodica di componenti quali zanzariere e tende da sole, che se non più efficaci devono essere sostituiti.

I titoli abilitativi da richiedere per la manutenzione ordinaria

Secondo il Testo Unico dell’Edilizia gli interventi di manutenzione ordinaria rientrano nell’ambito dell’edilizia libera. Questo significa che per eseguire questi interventi non è necessario richiedere alcun tipo di permesso. Le uniche autorizzazioni che potrebbe essere necessario richiedere sono quelle relative a eventuali vincoli paesaggistici, per i quali è necessario rivolgersi alla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici. In questi casi, molto spesso il problema si presenta principalmente quando si interviene sulle facciate esterne degli edifici.


ANDIAMO AD APPROFONDIRE DUE ARGOMENTI:


* LE LINEE VITA

* I DISPOSITIVI DI INGRESSO

Le linee vita.

P er tutelare la sicurezza degli operatori è necessario avere la giusta conoscenza di tutte le leggi Europee e delle normative relative alle linee vita attualmente vigenti sul territorio nazionale e regionale. Scopriamo quando la linea vita è obbligatoria, come è disciplinato l’obbligo di messa in sicurezza e quali sono le modalità e i tempi previsti per la manutenzione delle linee vita.

Linee vita: quando sono obbligatorie?

Le linee vita sono dispositivi di sicurezza, per la precisione sono dispositivi di ancoraggio fissi anticaduta. Questi ultimi sono regolamentati dalle leggi europee UNI EN 795:2012 e UNI 11578:2015 cioè da norme che specificano le prestazioni, i requisiti e i metodi di prova dei dispositivi di ancoraggio. 

Ma veniamo al dunque: quando sono obbligatorie le linee vita? Secondo le attuali normative dedicate ai lavori in quota, la figura responsabile della sicurezza ha l’obbligo di messa in sicurezza dei cosiddetti “lavori in quota”. Con lavoro in quota si intendono tutti quei lavori o interventi in cui si opera ad un’altezza pari o superiore ai 2 metri rispetto a un piano stabile. 

 Le linee vita rientrano nella categoria dei dispositivi anticaduta e dunque risultano essere necessarie per la messa in sicurezza di alcune attività lavorative come: montaggio, manutenzione, lavori alle coperture etc…

In Italia, esistono leggi per le linee vita e i dispositivi anticaduta su più due livelli, le più noti sono quelle: nazionali e regionali. 

Normativa nazionale:

Sul territorio nazionale i lavori in quota sono regolamentati dall’Art. 115 del D.Lgs. 81/2008 inerente ai “Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto”. L’articolo indica tutte le attrezzature e i dispositivi che vengono ritenuti necessari per la sicurezza dei lavoratori che svolgono attività in alta quota, tra questi dispositivi rientrano le linee vita come sistemi di ancoraggio.  

Più nello specifico, la normativa nazionale afferma che qualora non siano state adottate delle misure di sicurezza collettive, è obbligatoria la messa in sicurezza tramite idonei dispositivi di protezione personale e conformi alle norme tecniche stabilite dalla normativa. 

Tra i dispositivi di sicurezza conformi presenta i seguenti: 

  • Assorbitori di energia

  • Guide o linee vita rigide

  • Connettori

  • Guide o linee vita flessibili

  • Dispositivo di ancoraggio

  • Cordini

  • Dispositivi retrattili

  • Imbracatura 

La normativa afferma inoltre che non è strettamente necessario che i dispositivi debbano essere utilizzati contemporaneamente se non è indispensabile alla messa in sicurezza. 

Normativa regionale:

D’altra parte diverse regioni hanno deciso di sensibilizzarsi sulla questione e hanno introdotto l’obbligo di installazione di linee vita su coperture e tetti ad alta quota. Esistono leggi regionali per le seguenti regioni: 

  • Lombardia

  • Emilia Romagna 

  • Sicilia

  • Toscana

  • Piemonte 

  • Liguria

  • Umbria

  • Marche

  • Friuli Venezia Giulia

  • Veneto

  • Campania 

  • Sardegna

  • Provincia autonoma di Trento 

 In queste regioni è stata introdotta l’obbligatorietà delle linee vita in determinate situazioni e contesti. Le regioni elencate qui sopra impongono l’installazione delle linee vita in tutte le nuove costruzioni o per gli interventi di ristrutturazione/installazione ad alta quota. 

La regione Lombardia con il Decreto n. 119 del 14/01/2009 riguardante le disposizioni per la prevenzione dei rischi di caduta dall’alto esposte prevede in maniera molto sintetica. In particolare, ai sensi del decreto 119/2009 e in particolare dell’allegato “Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall’alto”, sono previsti diversi obblighi concernenti l’accesso alla copertura, le installazioni di sicurezza per l’accesso in quota e anche i dispositivi di ancoraggio (le famose linee vita).Tali norme si applicano in tutta la regione “alle nuove costruzioni di qualsiasi tipologia d’uso (residenziale, commerciale, industriale, agricolo ecc.), nonché in occasione di interventi su edifici esistenti che comportino anche il rifacimento strutturale della copertura”. Quindi, se l’edificio è esistente e non è previsto il rifacimento completo della copertura, non sono obbligatorie tutte le caratteristiche riportate nell’allegato citato. Qualora invece fosse realizzato un intervento strutturale sulla copertura, allora non solo le linee vita, ma anche tutti gli altri criteri del decreto andranno soddisfatti.

Allegato al ddg 119 del 14.01.2009"Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto"Indice:1. Accesso alla copertura2. Installazioni di sicurezza per accesso a luoghi elevati3. Accesso sulle coperture di edifici industriali, commerciali, agricoli4. Dispositivi di ancoraggio5. Le soluzioni adottate6. A lavori ultimati7. Edifici con estese superfici finestrate8. Informazioni9. Fascicolo dell'opera. Le seguenti disposizioni si applicano alle nuove costruzioni di qualsiasi tipologia d'uso (residenziale, commerciale, industriale, agricolo ecc.) nonché in occasione di interventi su edifici esistenti che comportino anche il rifacimento strutturale della copertura. L'intera opera deve essere progettata ed eseguita in modo che le successive azioni di verifica, manutenzione o di riparazione dell'opera stessa e delle sue pertinenze, comprese le componenti tecnologiche, possano avvenire in condizioni di sicurezza per i lavoratori che effettuano tali lavori e per le persone presenti nell'edificio ed intorno ad esso.1. Accesso alla copertura. Per l'accesso alla copertura devono esservi una o più aperture aventi le seguenti dimensioni minime:- l'apertura verticale di accesso alla copertura deve avere larghezza maggiore o uguale a 0,70 m. e altezza di maggiore o uguale 1,20 m. In presenza di vincoli costruttivi non eliminabili saranno prese in considerazione dimensioni diverse, ma che devono garantire un agevole passaggio delle persone e dei materiali.- l'apertura orizzontale di accesso al sottotetto deve essere dimensionata sui prevedibili ingombri di materiali e attrezzature da trasportare e comunque non deve avere una superficie inferiore a 0.50 mq.- l'apertura orizzontale o inclinata di accesso alla copertura deve avere le seguenti misure minime di luce netta di passaggio: - superficie maggiore o uguale a 0,50 mq;- se di forma rettangolare, il lato inferiore deve essere maggiore o uguale a 0,70 m.; nelle vecchie costruzioni esso può essere ridotto a 0,65 m. nel rispetto comunque della superficie minima prevista;- se a sezione circolare il diametro deve essere maggiore o uguale a 0,80 m;- l'accesso da aperture orizzontali o inclinate non deve comportare la rimozione dell'anta dalla/e sede/i in cui è incernierata allo stipite ed il sistema di connessione dell'anta allo stipite deve essere tale da impedire il distacco accidentale dell'anta in posizione di apertura; l'anta dovrà inoltre essere provvista di meccanismo tale da evitare l'investimento improvviso e incontrollato del soggetto che la apre.2. Installazioni di sicurezza per accesso a luoghi elevatiL'accesso ai luoghi elevati deve poter avvenire in condizioni di sicurezza.Gli edifici devono essere muniti di idonei manufatti (es.: scale, passerelle, parapetti, dispositivi di ancoraggio, ecc.) tali da consentire l'accesso sulla copertura e permettere gli interventi di manutenzione e riparazione, in sicurezza. Le modalità di accesso in sicurezza ai luoghi elevati dovranno essere definite nel fascicolo dell'opera se previsto o in un documento equivalente predisposto dal progettista. La presente disposizione non elimina l'obbligo di allestire idonee opere provvisionali (es. ponteggi o simili) laddove si configurano lavori importanti sulle facciate e sui tetti nel rispetto della Normativa vigente.3. Accesso sulle coperture di edifici industriali, commerciali, agricoliPer gli edifici di cui sopra laddove non esiste la possibilità di accesso alla copertura tramite apertura dall'interno dell'edificio medesimo e non sono previsti manufatti fissi esterni (scale), dovrà essere descritta una modalità d'accesso che minimamente preveda:- l'attrezzatura più idonea da utilizzare per accedere alla copertura (es. ponteggio, trabattello, scale aeree, piattaforme elevabili ecc.);- il punto esterno all'edificio dove operare l'accesso in relazione alla posizione sulla copertura dei sistemi di ancoraggio Tale descrizione deve far parte degli elaborati grafici dì progetto. La suddetta disposizione si applica anche agli edifici di carattere residenziale laddove non sono previsti manufatti fissi di accesso alla copertura (scale o altro).4. Dispositivi di ancoraggio I manufatti richiesti negli edifici per consentire l'accesso ed il lavoro in sicurezza sulle coperture, possono essere costituiti da dispositivi di ancoraggio. Questi dispositivi richiedono che:1. siano dislocati in modo da consentire di procedere in sicurezza su qualsiasi parte della copertura, a partire dal punto di accesso alla stessa, fino al punto più lontano;2. siano chiaramente identificati per forma e/o colore o con altro mezzo analogo;3. nella zona di accesso alla copertura sia posta idonea cartellonistica identificativa da cui risulti l'obbligo dell'uso di imbracature di sicurezza e di funi di trattenuta, l'identificazione e la posizione dei dispositivi fissi a cui ancorarsi e le modalità di ancoraggio;4. il punto di accesso sia conformato in modo da consentire l'ancoraggio al manufatto fisso senza rischio di caduta.Questi dispositivi devono essere realizzati in modo da mantenere nel tempo le necessarie caratteristiche di resistenza e solidità.L'azione di mantenimento di tali requisiti è a carico del proprietario dell'edificio e verrà esercitata sulla base di adeguati programmi di manutenzione eseguiti da personale specializzato seguendo le prescrizioni del fabbricante. I dispositivi di ancoraggio devono possedere i requisiti previsti dalla norma UNI EN 795 del 31.5.98: "Protezione contro le cadute dall'alto - dispositivi di ancoraggio - requisiti e prove" e norme EN in essa contenute e successivi aggiornamenti.5. Le soluzioni adottate Ai fini dell'ottemperanza di quanto sopra esposto, devono essere evidenziate negli elaborati grafici di progetto presentato sia ai fini del rilascio della Concessione Edilizia (C.E.) che nel caso di Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.)6. A lavori ultimati. A lavori ultimati l'installatore attesta la conformità dell'installazione dei manufatti o dispositivi che consentono l'accesso e il lavoro in sicurezza sulla copertura mediante:- la dichiarazione della corretta messa in opera dei componenti di sicurezza in relazione alle indicazioni del costruttore e/o della norma di buona tecnica;- le certificazioni del produttore di materiali e componenti utilizzati;- la verifica della rispondenza delle soluzioni adottate a quanto descritto in sede progettuale; - la verifica della disponibilità presso l'opera delle informazioni sulle misure tecniche predisposte e delle istruzioni per un loro corretto utilizzo. Questa attestazione farà parte della documentazione a corredo dell'immobile.7. Edifici con estese superfici finestrate. All'atto della progettazione di edifici dotati di ampie superfici finestrate (pareti a specchio) sarà cura del progettista indicare nell'elaborato grafico di progetto, le attrezzature fisse previste per eseguire in sicurezza le successive opere di manutenzione o pulizia delle superfici verticali esterne.8. Informazioni In luogo prossimo all'accesso alla copertura dovrà essere esposta idonea cartellonistica che richiami l'obbligo di utilizzare appropriati dispositivi di protezione individuale (es. cinture di sicurezza).Inoltre, nell'affidamento dei lavori di manutenzione, verifica o riparazione, il committente deve prendere in considerazione il fascicolo dell'opera, se predisposto, ed informare del contenuto l'appaltatore (sia esso impresa che lavoratore autonomo) affinché questi possa eseguire i lavori commissionati tenendo conto delle caratteristiche dell'opera, dei rischi potenziali, degli elementi protettivi incorporati nell'opera e delle attrezzature ausiliarie necessarie. Tali notizie devono essere fornite a maggior ragione laddove non esiste la possibilità di accesso alla copertura tramite apertura all'interno dell'edificio medesimo e non esistono manufatti fissi per accedervi (vedi punto 4)L'esecuzione di lavori di manutenzione, verifica o riparazione all'interno di una azienda, ovvero di una unità produttiva da parte di un appaltatore, deve altresì avvenire secondo quanto prescritto dalle specifiche norme.9. Fascicolo dell'opera Il fascicolo dell'opera, laddove previsto, deve contenere le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui saranno esposti i lavoratori nel corso di lavori successivi e i procedimenti programmati per prevenire tali rischi. Ove non sia previsto il fascicolo, sarà cura del progettista redigere un documento analogo (vedi punto 2) con la descrizione degli elementi protettivi incorporati nell'opera e delle attrezzature ausiliarie necessarie per condurre i lavori di manutenzione in sicurezza. Copia del fascicolo dell'opera o documento equivalente viene allegata alla richiesta di abitabilità o di agibilità del fabbricato o collaudo per fine lavori ; deve essere fornita al proprietario o comunque al responsabile dell'immobile (Amministratore Condominiale, responsabile della sicurezza nel caso di attività non residenziali, ecc...).Il documento deve essere aggiornato in occasione di ogni intervento successivo sulle componenti statiche e/o sugli impianti.  

Manutenzione: come e quando è obbligatoria

La manutenzione delle linee vita è un tema molto discusso e di fondamentale importanza per garantire la sicurezza dei lavoratori ed evitare spiacevoli penali al soggetto responsabile. 

 

Le domande tipiche che ci vengono solitamente poste sono:

  • Perché è necessario eseguire l’ispezione periodica?

  • Da chi possono essere eseguite le manutenzioni delle linee vita?

  • Cosa comprendono le manutenzioni?

  • Ogni quanto è necessario svolgere le revisioni? 

Perché è necessario eseguire l’ispezione periodica?

Esiste l’obbligo di ispezione periodica e manutenzione sulle linee vita per varie ragioni, in particolare due di queste sono di fondamentale importanza: 

  1. Per verificare la corretta funzionalità dell’impianto: tale controllo è volto a controllare che la struttura non abbia subito danni, manomissioni o cadute occultate.

  2. Per non rispondere sia civilmente che penalmente in caso di caduta: le responsabilità civili e penali non sono da sottovalutare quando si parla di sicurezza. Per questo motivo una corretta manutenzione solleva il proprietario l’amministratore di condominio o il responsabile di sicurezza da ogni responsabilità. 

  3. Da chi possono essere eseguite le manutenzioni delle linee vita?

Tutte le tipologie di linee vita devono essere sottoposte a manutenzione da personale qualificatogli installatori e/o ispettori di riferimento. Secondo la normativa UNI 11560:2014 che regolamenta questa pratica, il personale destinato alla revisione deve essere costituito da tecnici esperti ai quali è stato rilasciato un certificato di idoneità alla manutenzione. 

 

Le ispezioni si suddividono in tre categorie principali:  

  1. Ispezioni che precedono il montaggio: cioè tutti i controlli necessari per la verifica e il controllo per assicurarsi che la superficie di ancoraggio sia adatta alla linea vita. 

  2. Ispezioni che precedono l’utilizzo del dispositivo: a seguito del montaggio è necessario ispezionare il dispositivo per verificare che sia in sicurezza. 

  3. Ispezioni periodiche: controlli periodici per permettere il continuo utilizzo del dispositivo anticaduta in totale sicurezza negli anni.  

I controlli effettuati comprendono verifiche a tutte le componenti della linea vita:  

  • Verifica usura, ossidazione e corrosione

  • Verifica deformazione anomala della fune

  • Verifica deformazione componenti

  • Serraggio morsetti

  • Serraggio dadi e bulloni: verifica con chiave dinamometrica della coppia di serraggio delle bullonerie (come da prescrizione metrica dei vari filetti/bulloni)

  • Verifica della tensione del cavo

  • Stato delle eventuali parti mobili 

Ogni quanto è necessario svolgere le revisioni?

Ogni linea vita o sistema di ancoraggio, deve essere ispezionato ad intervalli regolari (generalmente annuali) raccomandati dal fabbricante dei dispositivi stessi. Le norme tecniche prescrivono in ogni caso a norma di legge, è però obbligatorio che l’intervallo tra due ispezioni non superi i 2 anni per i controlli al sistema di ancoraggio e i 4 anni per i controlli relativi alla struttura di supporto e agli ancoranti. 


I dispositivi d’ingresso.

Manutenzione periodica delle vostre porte e chiusure tecniche perché eseguirla e rischi connessi ad una mancata manutenzione?

Recentemente un pronunciamento ufficiale della Commissione Europea ha definito porte e cancelli motorizzati macchine a tutti gli effetti: infatti per macchina si intende un insieme di pezzi, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro e mossi da energia indipendente dall’uomo, quale ad es. motori, molle, forza di gravità ecc.

La manutenzione ordinaria è un obbligo legale e un vostro dovere. Voi siete responsabili della sicurezza del vostro edificio. Voi siete responsabili della sicurezza e della salute degli utilizzatori. Non fare manutenzione regolare significa rischiare civilmente e penalmente. Quali sono i rischi? Sanzioni sino ad 7.147,00euro, la reclusione in caso di incidente grave.

La prima distinzione da fare è tra manutenzione ordinaria e straordinaria. La manutenzione ordinaria è quella che va effettuata con regolarità e include operazioni come la pulizia dei componenti, la lubrificazione delle parti meccaniche e il controllo dei circuiti elettronici. 

Quella straordinaria, invece, è quella che si effettua in caso di guasti o malfunzionamenti evidenti. Si tratta di interventi che richiedono una diagnosi accurata del problema e, spesso, la sostituzione di parti danneggiate o usurate.

LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI PORTE, CANCELLI INDUSTRIALI, COMMERCIALI E DA GARAGE, E PORTE MOTORIZZATE

Secondo l'attuale legislazione Europea ed Italiana, la manutenzione periodica di: cancelli elettrici, porte automatiche, basculanti e barriere è obbligatoria in quanto trattasi di chiusure motorizzate, cioè "macchine” a tutti gli effetti (come propriamente definito dalla Direttiva Macchine).

LA MANUTENZIONE Per le macchine messe in servizio prima del 21 settembre 1996

Prima del 21 settembre 1996 non esisteva la Direttiva Macchine di riferimento, quindi per le chiusure motorizzate messe in servizio prima della data sopraccitata, si dovevano rispettare la “conformità” e la manutenzione secondo alcuni D.P.R. in vigore relativi alla sicurezza in uso, ma non esisteva propriamente una marcatura CE.

LA MANUTENZIONE Per le macchine messe in servizio tra il 21 settembre 1996 e il 27 gennaio 2010

Tra il 21 settembre 1996 e il 27 gennaio 2010 è entrata in vigore la “vecchia Direttiva Macchine”, conosciuta anche come D.P.R. 459/96, che definiva già in quel periodo che le chiusure motorizzate dovevano essere marcate CE e mantenute in efficienza come descritto nell'art. 2 del D.P.R. 459/96, manutenzione obbligatoria, ed inoltre si dovevano rispettare i requisiti generali di sicurezza riportati nell'Allegato V del D.Lgs.81/2008.

LA MANUTENZIONE Per le macchine messe in servizio dopo il 27 gennaio 2010

Dopo la pubblicazione della nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE è stato approvato in Italia il decreto legislativo n° 17 del 2010, che indica in più punti l'obbligatorietà della manutenzione delle “macchine” (chiusure motorizzate/automatiche) e si coniuga perfettamente con l'attuale Decreto Legislativo 81/2008, noto come “testo unico in materia di sicurezza e salute sul lavoro”.


ADEGUAMENTO DELLE MACCHINE

Le chiusure motorizzate costruite ed installate prima del gennaio 2010, anche se datate, sono soggette anch'esse alla manutenzione obbligatoria. In particolare la messa a norma delle chiusure motorizzate non conformi ricade nella “riqualificazione della macchina”, processo di adeguamento allo stato dell'arte, rappresentato dall'attuale Direttiva Macchine. NOTA: in fase di riqualificazione, quando la porta o il cancello motorizzato è privo di qualsiasi tipo di documentazione e/o di marcatura CE ed il proprietario non conosce la data di installazione, né il fabbricante originario, è necessario provvedere alla ricostruzione documentale della macchina (Fascicolo Tecnico).

FIGURE INTERESSATE ALLA MANUTENZIONE DI CANCELLI E PORTE MOTORIZZATE FABBRICANTE

È responsabilità del fabbricante dichiarare le caratteristiche e le prestazioni della porta manuale o motorizzata ed indicare le istruzioni di manutenzione, compresa la periodicità delle attività di manutenzione coerentemente con la Direttiva Macchine.

INSTALLATORE

L'installatore, che assembla la chiusura in sito combinando vari elementi elettromeccanici di provenienza diversa (motore, cancello, dispositivi di sicurezza, ecc.), diventa il fabbricante di una macchina che si differenzia dai prodotti di serie. In quanto fabbricante è responsabile della conformità della macchina e dovrà stabilire le istruzioni di manutenzione con la relativa periodicità.

PROPRIETARIO

Dopo che la chiusura motorizzata è stata installata e messa in funzione dall'installatore/fabbricante,

il proprietario è responsabile del corretto

funzionamento e deve provvedere alla sorveglianza (esame visivo del funzionamento) ed alla sua regolare manutenzione (avvalendosi di un manutentore qualificato), come indicato nel libretto delle istruzioni d'uso e manutenzione redatto dal fabbricante. NOTA: Nel caso di condominio, abitazione e/o azienda, la responsabilità viene demandata all'amministratore o alla persona individuata come responsabile della sicurezza.

 - Nota Informativa per la Manutenzione di porte automatiche e cancelli elettrici LA MANUTENZIONE PERIODICA ALLORA È SEMPRE OBBLIGATORIA?

La manutenzione di porte e cancelli elettrici deve essere eseguita obbligatoriamente con la periodicità stabilita dal fabbricante/installatore dell'automazione. In caso di incidenti (danni o infortuni a persone) avvenuti per inadeguata o mancata manutenzione, il proprietario/amministratore diventa direttamente responsabile a tutti gli effetti civili e penali.

La manutenzione può essere affidata anche ad un'altra figura professionale chiamata "manutentore" o ditta qualificata e specializzata ad effettuare questa tipologia di

lavoro. MANUTENZIONE ORDINARIA - PERIODICITA'

Normalmente la manutenzione ordinaria è definita dal "piano di manutenzione" (inteso come documento tabellare riportante le scadenze, i dati, le vidimazioni ecc. )

Il produttore di automazioni e/o di componenti per chiusure automatiche stabilisce il periodo di manutenzione ordinaria dei prodotti e lo indica nelle istruzioni d'uso,

ma è quasi sempre l'installatore che assembla i vari componenti e costruisce la "macchina" finale. L'installatore, dopo aver eseguito la valutazione dei rischi, è l'unica figura che può stabilire le tempistiche e le modalità d'intervento.

Questi i periodi consigliati per la manutenzione ordinaria:

 Per l'utilizzatore privato: dove l’automazione è situata in un luogo privato/residenziale ed attraversata soprattutto da utenti "informati", si prediligono 12 o 24 mesi di intervallo tra una manutenzione e la successiva.

 Per l’utilizzatore pubblico e/o azienda il livello di attenzione aumenta e si prediligono 6 o 12 mesi di intervallo, spesso per comodità si opta per i 6 mesi perché coincidono con altre manutenzioni obbligatorie per legge, ad es. ascensori, estintori, caldaie, ecc.

Le manutenzioni devono essere registrate nell'apposito Registro di Manutenzione che, oltre a contenere la lista delle verifiche previste, deve essere presente anche uno spazio apposito per le comunicazioni di eventuali manutenzioni straordinarie o adeguamenti di sicurezza.

Responsabilità del proprietario

La recente Direttiva Europea ha spazzato via ogni dubbio: le chiusure civili e industriali, porte per garage, portoni industriali , serrande, cancelli ( che di seguito definiremo Macchine) rispondono alla Direttiva Macchine e quindi devono essere sottoposte a regolare manutenzione, imponendo l’eliminazione di ogni difetto e fuori uso che possa pregiudicare la sicurezza. Questa Direttiva fa decadere qualsiasi responsabilità del produttore, qualora si manifestino sulle macchine guasti, malfunzionamenti o incidenti imputabili a mancata esecuzione delle manutenzioni indicate dal costruttore e previste dalla normativa, trasferendole al proprietario o al conduttore della macchina (es. Amministratore condominiale, Responsabile Sicurezza etc.).Il proprietario dell’edificio ovvero l’Amministratore Condominiale o il Titolare dell’Impresa dove è ubicata la macchina (chiusure per box, serrande, portoni industriali, cancelli) infatti è tenuto per legge ad affidare a personale specializzato la manutenzione obbligatoria su base regolare, stabilita dal costruttore e riportata sul Manuale d’uso in funzione della frequenza d’uso e dell’ubicazione della macchina, almeno una volta l’anno se manuale, due volte all’anno se motorizzata. E’ necessario inoltre che rediga un Libretto di Manutenzione nel quale risulta la regolare periodicità dei controlli effettuati da personale specializzato per mantenere in piena efficienza la sicurezza e la struttura della macchina. L’inosservanza di tale decreto e delle direttive riportate nel manuale d’uso e manutenzione del prodotto, oltre a pregiudicare l’effettiva sicurezza e funzionalità della porta, può portare a sanzioni pecuniarie e penali. La sicurezza è ora una vostra responsabilità. Siete responsabili se si verifica un incidente nel vostro edificio. Un buon servizio di manutenzione programmata serve:

  • per garantirvi la sicurezza del vostro immobile.

  • per garantirvi la sicurezza e la salute degli utilizzatori macchina. (chiusure per box, serrande, portoni industriali, cancelli)

  • per garantire la sicurezza e il funzionamento delle vostre macchine.

  • per aiutarvi a minimizzare i rischi di incidente e quindi la vostra responsabilità.

MANUTENZIONE REGOLARE DELLE PORTE: 5 BUONE RAGIONI

1. Conformità alle norme vigenti.2. Rischi legali minimizzati.3. Maggior sicurezza.4. Riduzione rischi di incidenti.5. Risparmio- riduzioni chiamate per manutenzioni straordinarie.- riduzione rischio interruzioni di servizio.

- riduzione del rischio di dover sostenere pratiche legali.

- riduzione del rischio di dover richiedere perizie di parte in caso di incidente.- riduzione del rischio di incappare multe e sanzioni.

Manutenzione porte garage e chiusure tecniche


Controllo e manutenzione porte da garage (basculanti o sezionali) secondo le Norme Europee e il DL 17/2010La Norma Prodotto EN 13241-1 in vigore dal 01/05/05, e le Direttive Europee relative alla sicurezza in uso delle macchine, stabiliscono precise procedure per la manutenzione ordinaria, straordinaria o interventi di miglioria (es. applicazioni successive del motore) per le porte da garage.Prima della fase operativa della manutenzione bisogna predisporre un documento che rappresenta sia il programma che il rapporto del controllo periodico. Se presente il libretto di manutenzione del costruttore, il controllo va registrato sul tale libretto.


Norme di riferimento nella Manutenzione delle porte per garage e delle chiusure tecniche


Da alcuni anni il CENEnte Normatore Europeo, su mandato della Commissione Europea, sta affrontando il problema della sicurezza di porte e cancelli, sia da un punto di vista costruttivo che relativamente alla loro sicurezza in uso. A questo proposito sono già state pubblicate una serie di norme a livello europeo:

  • EN 13241 relativa al prodotto, stabilendo standard e prove per l’ottenimento del marchio CE, obbligatorio dal 2005 sul mercato italiano

  • EN 12635 relativa a installazione e uso di porte e cancelli

  • EN 12445 e la EN 12453, relative a requisiti e metodi di prova per la sicurezza in uso di porte e cancelli motorizzati, poi confluite nella Direttiva Macchine 2006/42/CE, recepita in Italia con DL 17/2010

La manutenzione ordinaria deve essere eseguita una volta all’anno per le porte manuali, due volte all’anno per quelle motorizzate. A seconda del tipo di porta devono essere controllati i seguenti punti:

PORTA MANUALE Controllo efficienza di apertura e chiusura della porta:

Controllo lubrificazione e stato d’usura degli organi di movimento della porta

  • Controllo visivo usura funi

  • Controllo funzionamento carrucole

  • Controllo funzionamento paracadute

  • Controllo visivo cuscinetti di scorrimento

  • Controllo visivo bracci

Controllo guarnizioni, ove previste

  • stato di usura

  • rotture

PORTA MOTORIZZATA Oltre alle verifiche su riportate per le porte manuali, è necessario controllare:

  • Controllo funzionamento sistemi di sicurezza

  • Controllo funzionalità sblocco motore

  • Regolazione fine corsa motore

Manutenzione portoni industriali

Controllo e manutenzione portoni industriali secondo le Norme Europee, il DL 17/2010 e la Norma di Prodotto EN 13241Come per le altre chiusure anche per tutte le porte industriali ( a libro, sezionali ecc.) è obbligatorio che siano sottoposte a ispezione e manutenzione su base regolare, in funzione della frequenza d’uso, almeno una volta l’anno se manuali, due volte all’anno se motorizzate, da personale specializzato. L’inosservanza della manutenzione oltre a pregiudicare l’effettiva sicurezza e funzionalità della porta, può portare a sanzioni pecuniarie e penali. La manutenzione periodica deve anche in questo caso essere registrata su di un registro o sul libretto di manutenzione.

PORTONE INDUSTRIALE APERTURA MANUALE

Controllo visivo

  • cerniere

  • guida di scorrimento e cuscinetti

  • guarnizioni

Controllo funzionamento chiusure

  • Molle: verifica carico e funzionamento (se portone industriale sezionale)

PORTONE INDUSTRIALE MOTORIZZATO

Controllo visivo

  • cerniere

  • guida di scorrimento e cuscinetti

  • guarnizioni

  • Controllo funzionamento sistemi di sicurezza

  • Controllo funzionalità sblocco motore Regolazione fine corsa motore se presenti

  • Controllo lampeggiante

  • Verifica funzionamento fotocellule

  • Verifica funzionamento selettore a chiave

  • Verifica tensione catena di trascinamento se portone sezionale motorizzato

Manutenzione serrande


Controllo e manutenzione serrande secondo le Norme Europee, il DL 17/2010 e la Norma di Prodotto EN 13241Tutte le serrande avvolgibili rientrano nelle normative su citate e pertanto, indipendentemente dal modello o dal tipo di movimentazione, sono soggette ad un controllo e successiva manutenzione ordinaria periodica eseguita da personale specializzato. Prima della fase operativa della manutenzione bisogna anche in questo caso predisporre un documento che rappresenta sia il programma che il rapporto del controllo periodico. La manutenzione ordinaria deve essere eseguita una volta all’anno per le serrande manuali, due volte all’anno per quelle motorizzate. 

Il controllo della serranda va così effettuato:

PRIMA FASE

  • Controllo visivo degli elementi che costituiscono il telo x individuare eventuali rotture, piegature o parti deteriorate.

  • Controllo visivo delle guide di scorrimento e sopratutto degli inviti superiori verificando che non ci siano inciampi, rotture, parti deteriorate o grasso in eccesso.

  • Controllo visivo della funzionalità della serratura di chiusura, dello scorrimento del telo e dell’esatto livellamento in apertura e chiusura.

  • Controllo della rumorosità della serranda durante il funzionamento

SECONDA FASE

  • Controllo visivo dell’interno del cassonetto copri rullo, individuando eventuali sfregamenti nell’avvolgimento.

  • Controllo visivo dei supporti, dei diaframmi che sorreggono l’albero, delle scatole porta molle e delle molle di compensazione per valutarne lo stato e l’eventuale sostituzione.

SERRANDE MOTORIZZATE (oltre ai controlli per le serrande manuali occorre eseguire)

  • Controllo del serraggio dei bulloni del motore, della funzionalità dei finecorsa, dello scambio dell’elettrofreno.


Manutenzione cancelli   

In cosa consiste la manutenzione?

Effettuare una manutenzione accurata del cancello automatico richiede una serie di passaggi ben definiti e l'attenzione a dettagli che potrebbero sembrare insignificanti ma che sono fondamentali per il corretto funzionamento del sistema. Qui sotto alcune delle fasi principali di questo processo. 

  CANCELLI MANUALI

Pulizia profonda e ispezione visiva

  • Eliminazione dei detriti: utilizzare aspirapolvere e strumenti manuali per rimuovere ogni tipo di detrito, come foglie o sassi, che potrebbero ostacolare il movimento del cancello.

  • Controllo anti-corrosione: ispezionare tutte le parti metalliche per segni di ruggine o corrosione e applicare un trattamento anti-corrosivo specifico per prevenire ulteriori danni. 

Lubrificazione e manutenzione meccanica

  • Punti di lubrificazione: identificare e lubrificare tutti i punti critici del meccanismo, come ingranaggi, cinghie e rulli, utilizzando lubrificanti ad alte prestazioni.

  • Verifica di viti e bulloni: eseguire un controllo meticoloso di tutte le viti, bulloni e altri elementi di fissaggio, serrandoli se necessario per evitare vibrazioni e movimenti indesiderati

  •  Verifica guide e ruote di scorrimento: eseguire un controllo meticoloso di tutte le guide, le ruote di guida e i relativi cuscinetti, verificando lo scorrimento che deve risultare fluido privo di inceppamenti o ostacoli.

CANCELLI AUTOMATICI (oltre ai controlli per i cancelli manuali occorre eseguire)

Controllo approfondito dei sistemi elettrici e elettronici 

  • Diagnostica dei sensori: effettuare test funzionali su fotocellule e sensori di prossimità per assicurare una rilevazione precisa e tempestiva di ostacoli o movimenti.

  • Ispezione e sostituzione del cablaggio: esaminare minuziosamente l'integrità dei cavi elettrici, sostituendo quelli che mostrano segni di usura o danneggiamento.

  • Ispezione del dispositivo a chiave: esaminare il funzionamento

  • Ispezione del telecomando: verificare il corretto funzionamento.

  • Ispezione del lampeggiante: verificare il corretto funzionamento.

  • Ispezione dei dispositivi di movimentazione: verificare il corretto funzionamento.

  • Ispezione dei dispositivi sblocco della movimentazione: verificare il corretto funzionamento.

Test e verifica dei sistemi di sicurezza per cancelli automatici e manuali

È fondamentale effettuare verifiche approfondite sui diversi sistemi di sicurezza del cancello, attraverso una vera e propria simulazione di scenari di rischio con test pratici per valutare l'efficacia dei meccanismi. 

Questi controlli si concentrano su specifici parametri legati ai rischi che è necessario prevenire:

  • protezione dal rischio di cadute;

  • garanzia della resistenza meccanica del cancello;

  • prevenzione dei pericoli di caduta, ribaltamento e schiacciamento;

  • protezione contro il rischio di deragliamento;

  • misure per evitare l'uncinamento;

  • precauzioni contro il convogliamento da parti mobili;

  • protezione dal cesoiamento causato da componenti mobili.  

Mantenimento della documentazione e registro aggiornato

Come già detto, è importante tenere un registro dettagliato e aggiornato di ogni intervento effettuato, inclusi i risultati dei test di sicurezza e i dettagli del personale tecnico coinvolto. 

Con quale frequenza effettuarla?

La frequenza con cui effettuare la manutenzione varia in base a diversi fattori, come l'età del cancello e le condizioni ambientali. È necessario effettuare una manutenzione almeno una volta all'anno. In alcuni casi, come per cancelli molto utilizzati o esposti a condizioni climatiche particolari, una visita semestrale potrebbe essere più appropriata. 




La ditta Teckne srls oltre ad occuparsi dell’installazione e al collaudo di linee vita e dispositivi d’ingresso ( cancelli porte e chiusure portoni industriali e serrande ). Offre un servizio di verifica e manutenzione ordinaria, in linea con le recenti direttive. Il servizio può essere richiesto tramite contatto diretto, oppure pianificato con contratto di manutenzione ordinaria, che può comprendere anche ulteriori servizi da concordarsi con il cliente, in base alle necessità specifiche.




 
 
 

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